Utilizzare internet sul posto di lavoro può essere sufficiente a giustificare un licenziamento? Fondamentale il parere di un avvocato del lavoro.
Parlare di utilizzo di internet sul posto di lavoro rappresenta ad oggi un argomento particolarmente spinoso: bisogna infatti innanzitutto definire le modalità di utilizzo, basate sulla tipologia di lavoro. Perché molte mansioni comportano la necessità di accedere alla rete per reperire informazioni, anche attraverso i social (come ad esempio il lavoro di pubblicitario). Inoltre, parliamo di utilizzo di internet dal computer aziendale o da dispositivi personali? In caso di controversie è essenziale l’assistenza di un avvocato del lavoro che possa valutare, sia lato azienda sia lato dipendente, la fattibilità di un licenziamento o di un eventuale ricorso.
Licenziamento per abuso della connessione internet
Consultare la casistica è il modo migliore per capire come alcune situazioni sono state giudicate in Cassazione, creando quindi un precedente. La sentenza 14862 del 15/06/2017 della Suprema Corte di Cassazione ha considerato come legittimo il licenziamento di un dipendente per abuso della connessione internet su PC aziendale assegnatoli in dotazione. In questo caso in soli due mesi era stato dimostrato un utilizzo di 45 ore (ottenute con 27 connessioni) per fini strettamente personali, “contrari alle regole elementari del vivere comune”.
Nel caso di specie non è stata inoltre ravvisata alcune violazione della privacy, in quanto l’azienda si è limitata a verificare il numero e la durata degli accessi indebiti alla rete, senza entrare nel dettaglio dei contenuti dei siti visitati. Non c’erano quindi riferimenti ad orientamenti politici, sessuali, religiosi o culturali.
Ancora, con la sentenza 17859/2014, la Corte ha definito come legittimo il licenziamento del dipendente che abbia installato sul PC aziendale programmi di file sharing e provider di posta personale, nel momento in cui sia vietato, nel regolamento aziendale, l’accesso ad internet per finalità extra lavorative.
Licenziamento illegittimo per utilizzo della rete aziendale
Con la sentenza n.22353/2015, la Corte ha invece stabilito l’illegittimità del licenziamento nel momento in cui l’utilizzo della rete informatica e del PC aziendali non rappresentassero una sottrazione significativa di tempo al lavoro. Quindi l’accesso al web aziendale, anche per scopri ricreativi, non può essere considerato motivo valido di licenziamento qualora non comporti l’interruzione dell’attività produttiva.
Il tema dell’utilizzo di internet sul lavoro non è ancora propriamente definito, ogni caso va valutato singolarmente basandosi su sentenze già emesse, anche se è prevedibile trovare una moltitudine di fattispecie diverse a causa della natura sfaccettata dell’ambito giuridico.