Titolo: sfratto per morosità quando è possibile

Lo sfratto per morosità quando è possibile? Forse non lo sai ma stiamo parlando di un istituto giuridico attraverso il quale il proprietario chiede all’inquilino di restituire l’immobile

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Sfratto: quando è possibile?

Lo sfratto per morosità quando è possibile? Forse non lo sai ma stiamo parlando di un istituto giuridico attraverso il quale il proprietario chiede all’inquilino di restituire l’immobile.

Lo sfratto avviene nel momento in cui il locatario non pagare il canone di locazione oppure per altre necessità. Vediamo più nel dettaglio le fattispecie relative allo sfratto.

Le tipologie di sfratto

Ci sono diversi casi in cui lo sfratto può essere applicato. Nel primo, avviene nel momento in cui il contratto di locazione è terminato. Tuttavia, questa tipologia può essere richiesta anche prima della scadenza del contratto e determina il mancato rinnovamento dello stesso.

Il secondo caso in cui può verificarsi lo sfratto è la morosità. In questa situazione, il locatario è inadempiente nei confronti dell’obbligo di sostenere il canone mensile per almeno due mensilità.

Pertanto, il proprietario di casa potrà utilizzare lo strumento del decreto ingiuntivo per il recupero crediti relativo ai canoni di locazione non pagati. Infine, è presente anche lo sfratto per necessità che avviene secondo i motivi previsti dalla legge.

Il funzionamento dello sfratto è molto semplice. La prima procedura riguarda l’intimazione al locatario di abbandonare l’immobile con citazione davanti al giudice del luogo.

Successivamente, il giudice dovrà verificare che ci siano tutti i presupposti per uno sfratto regolare e scegliere la data entro la quale l’appartamento dovrà essere restituito al legittimo proprietario. Per tutelare la controparte che subisce lo sfratto, il giudice potrebbe dare un periodo di tempo anche di un anno per avere il tempo materiale di trovare una valida alternativa in cui vivere.

Lo sfratto può essere eseguito se persiste un ritardo nel pagamento di almeno 20 giorni e almeno 2 mesi delle spese condominiali.

Queste ultime devono raggiungere l’importo pari a due mensilità del canone di affitto presente nel contratto firmato.

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